Art. 10.

      1. Il consiglio nazionale interforze è composto da:

          a) il rettore, che lo presiede;

          b) un rappresentante del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

          c) un rappresentante del capo di stato maggiore della Difesa, del capo di stato maggiore dell'Esercito, del capo di

 

Pag. 10

stato maggiore della Marina, del capo di stato maggiore dell'Aeronautica;

          d) un rappresentante rispettivamente del capo della Polizia di Stato, del comandante del Corpo della guardia di finanza, del comandante del Corpo forestale dello Stato, degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

          e) i direttori dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti in cui si suddivide l'Università della difesa nazionale;

          f) dieci rappresentanti dei docenti civili, cinque rappresentanti dei docenti militari, cinque rappresentanti dei frequentatori dei corsi e due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

      2. Al consiglio nazionale interforze, che deve essere convocato dal rettore almeno una volta l'anno, spettano la definizione dei programmi e il governo dell'Università della difesa nazionale. Esso deve elaborare e tenere aggiornato lo statuto con l'indicazione dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti, unitamente alle modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.