1. Il consiglio nazionale interforze è composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
c) un rappresentante del capo di stato maggiore della Difesa, del capo di stato maggiore dell'Esercito, del capo di
d) un rappresentante rispettivamente del capo della Polizia di Stato, del comandante del Corpo della guardia di finanza, del comandante del Corpo forestale dello Stato, degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
e) i direttori dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti in cui si suddivide l'Università della difesa nazionale;
f) dieci rappresentanti dei docenti civili, cinque rappresentanti dei docenti militari, cinque rappresentanti dei frequentatori dei corsi e due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.
2. Al consiglio nazionale interforze, che deve essere convocato dal rettore almeno una volta l'anno, spettano la definizione dei programmi e il governo dell'Università della difesa nazionale. Esso deve elaborare e tenere aggiornato lo statuto con l'indicazione dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti, unitamente alle modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.